Il vigente art. 182, secondo comma, del Codice di procedura civile non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
E' quanto messo nero su bianco dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022, a soluzione di una questione di massima di particolare importanza, per come sottopostagli dalla Seconda Sezione Civile.
Ai giudici delle SS.UU., nel dettaglio, era stato chiesto se, ai sensi del secondo comma dell’articolo 182 c.p.c., come novellato dalla Legge n. 69/2009, il giudice dovesse assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte fosse materialmente presente in atti ma, tuttavia, risultasse affetta da un vizio determinante la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato avesse agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esistesse alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore.
La Suprema corte ha aderito, in proposito, alla tesi maggiormente restrittiva, che esclude la possibilità di “sanatoria” del difetto di procura speciale.
La procura - si legge nella decisione - deve essere rispettosa del principio di specialità, che ne impone certo e specifico riferimento alla decisione impugnata, e non è configurabile un rilascio tardivo per ordine del giudice.
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