Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 21621 depositata il 23 ottobre 2015 – le locazioni costituiscono vere e proprie prestazioni di servizi nell’imposizione indiretta e il relativo momento impositivo coincide con l’incasso del corrispettivo.
Ne consegue che, nell’ipotesi di morosità del conduttore, il locatore non è tenuto a emettere fattura.
Per quanto riguarda le imposte dirette, per contro, vige la regola secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione.
Il canone locativo, dunque, va dichiarato anche se non percepito, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.
Il proprietario, in detto contesto, è pertanto tenuto a pagare le relative imposte.
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