INPS. Variazione dell’interesse di dilazione, differimento e delle somme aggiuntive

Pubblicato il 12 giugno 2014 Poiché la BCE ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) - il quale, a decorrere dall’11 giugno 2014 è pari allo 0,15% - l’INPS, con circolare n. 75 dell’11 giugno 2014, ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno, quindi, essere calcolati al tasso del 6,15% annuo.

Tale misura trova applicazione con riferimento alle domande di rateazione presentate a decorrere dall’11 giugno 2014.

In caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2014.

Sanzioni Civili

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), c. 8, art. 116, Legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,65% in ragione d’anno.

La medesima misura del 5,65% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del citato art. 116, c. 8.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

In caso di procedure concorsuali, poiché il tasso del TUR è sceso al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.
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