Cassa integrazione straordinaria Alitalia: adempimenti contributivi in chiaro

Pubblicato il 08 febbraio 2024

Con la circolare n. 32 del 7 febbraio 2024, l’Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce le istruzioni operative in merito alla Cassa integrazione straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a..

Finalità e durata del trattamento

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria ha la finalità di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. e consentire l’attuazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 (decreto Asset), la misura è fruibile dal 1° gennaio 2024 fino al 31 ottobre 2024 e non è ulteriormente prorogabile (si rammenta che l’integrazione era già stata prorogata fino al 31 dicembre 2023).

Le risorse stanziate ammontano a 51,2 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Aspetti contributivi

Le società Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., (sottoposte dal 2017 a procedura di amministrazione straordinaria), autorizzate alla proroga dei trattamenti di CIGS ai sensi dell’articolo 12 del decreto Asset, non sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

NOTA BENE: Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale non preveda il pagamento diretto, le imprese devono effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Sistema UNICO

Nell’ambito del codice intervento 333, del “Sistema UNICO”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “162 proroga Alitalia Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art 12, comma 1, del dl n 104/2023”.

Istruzione sui flussi “UniEmens-Cig”

In caso di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps, i datori di lavoro devono trasmettere la denuncia mensile “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità.

Il datore di lavoro, a pena di decadenza, deve inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Per quanto concerne le modalità di esposizione del conguaglio, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> <CIGStraord> <CongCIGSACredito> <CongCIGSAltre> <CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L143”, avente il significato di “Conguaglio ulteriori settimane articolo 12 comma 1 del decreto legge n. 104/2023”, relativo alla specifica autorizzazione.

Maturazione del diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legge n. 104/2023, è stato introdotto un meccanismo particolare secondo il quale dal 1° gennaio 2024 il trattamento straordinario di integrazione salariale non viene riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.

ATTENZIONE: Per tale motivo, il datore di lavoro è tenuto ad inviare i dati del personale interessato all’INPS al fine di certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione dei lavoratori coinvolti entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi.

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto Asset prevede che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale possa erogare una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

NOTA BENE: Nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo complessivo della misura di sostegno spettante ai lavoratori (trattamento di CIGS più prestazione integrativa a carico del Fondo) non può superare l'importo massimo mensile di 2.500 euro per ogni singolo lavoratore.

Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR

Il decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 ha previsto per le società che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale in trattazione, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dal lavoro, nonché dal pagamento del c.d. ticket licenziamento  nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l'anno  2024.

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