INPS. Specificati i requisiti per accedere all’operazione “salvaguardati”
Pubblicato il 10 agosto 2012
Il decreto “Salva Italia” (DL n.
201/2011) riconosce a determinate categorie di lavoratori la salvaguardia dai nuovi requisiti previsti per la nuova pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, consentendo loro di poter accedere al pensionamento con le vecchie regole ante manovra Monti-Fornero, anche se hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Il quadro normativo per l’avvio dell’operazione riguardante i cosiddetti “salvaguardati” si è completato con la pubblicazione del decreto interministeriale Lavoro-Economia del
1 giugno 2012, sulla “
Gazzetta Ufficiale” n.171 del 24 luglio 2012.
L’Inps, a questo punto, interviene per precisare i criteri utili al fine di individuare la platea dei soggetti beneficiari della suddetta deroga, pubblicando il
messaggio n. 13343 in data 9 agosto 2012.
Nel nuovo documento di prassi, dopo aver elencato le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio, l’Ente previdenziale si sofferma sulla categoria di soggetti titolari dell’indennità di mobilità ordinaria, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n.
223/1991 con cessazione dell’attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti pensionistici, previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Per tale categoria di soggetti, si precisa che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012 (pubblicazione del decreto interministeriale) ed eventuali periodi di sospensione della percezione
dell’indennità di mobilità successivi al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Inoltre, tenendo conto delle maggiori aspettative di vita dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria e, dunque, considerando il fatto che questi potrebbero perfezionare i requisiti pensionistici oltre il periodo di fruizione dell'indennità, si precisa che detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, possono rientrare tra i destinatari della salvaguardia. Tali interventi, però, non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.
Riguardo alla categoria di soggetti titolari dell’indennità di mobilità lunga, il messaggio specifica che i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità sono
quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, vigenti anteriormente all’entrata in vigore del Dl 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. Il criterio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Anche per i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà è stato previsto un alleggerimento della disciplina di accesso al pensionamento e stabilito che vi rientrano quelli che hanno maturato i requisiti alla data del 4 dicembre 2011, ma anche da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l’accesso alla prestazione risulti autorizzato dall’Inps stesso e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62
anni di età.
L’Inps si riserva di illustrare con successivo messaggio le modalità per l’autorizzazione delle domande di assegno straordinario per i lavoratori che intendano usufruire di tale forma di salvaguardia.