INPS. Riconoscimento dei titoli di studio ai fini previdenziali
Pubblicato il 23 luglio 2014
L’INPS, con messaggio n.
6208 del 22 luglio 2014, a seguito di richieste di chiarimento da parte di alcune sedi territoriali, ha illustrato le disposizioni introdotte dal D.P.R. n.
189/2009, con particolare riguardo alla materia del
riscatto dei corsi universitari compiuti all'estero.
Riscatto dei corsi di studio
L’Istituto chiarisce che i titoli universitari conseguiti all'estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da Università Italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia.
Le valutazioni concernenti il
riconoscimento "
ai fini previdenziali" dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum, sono state rimesse alla competenza del Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca.
Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.
184/1997, solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento "a fini previdenziali" ai sensi dell' art. 3, comma 1, lettera b, D.P.R. n. 189/2009.
Tuttavia, il procedimento di cui al D.P.R. n. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei Paesi aderenti alla "
Convenzione di Lisbona dell'11.4.1997".
Conseguentemente, la sede INPS di competenza procederà, ai sensi del D.P.R. 189/2009, solo quando risulti che il Paese in cui sia stato conseguito il titolo aderisca alla citata convenzione; in caso contrario procederà secondo le regole comuni.
Procedimento
L’INPS specifica, altresì, che, qualora si debba procedere ai sensi del D.P.R. n. 189/2009, la struttura territoriale di competenza invierà al Ministero l'
istanza dell'interessato volta ad ottenere il riconoscimento del titolo "ai fini previdenziali", corredata dai seguenti
documenti:
- titolo di studio, tradotto;
- certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto.
Qualora il titolo di studio sia stato rilasciato in
Paese non appartenente all’UE o allo Spazio Economico Europeo o alla Confederazione Svizzera, il titolo di studio deve essere anche legalizzato e, oltre ai suddetti documenti, occorrerà dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisca il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento.