INPS. Riconoscimento dei titoli di studio ai fini previdenziali

Pubblicato il 23 luglio 2014 L’INPS, con messaggio n. 6208 del 22 luglio 2014, a seguito di richieste di chiarimento da parte di alcune sedi territoriali, ha illustrato le disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 189/2009, con particolare riguardo alla materia del riscatto dei corsi universitari compiuti all'estero.

Riscatto dei corsi di studio

L’Istituto chiarisce che i titoli universitari conseguiti all'estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da Università Italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia.

Le valutazioni concernenti il riconoscimento "ai fini previdenziali" dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum, sono state rimesse alla competenza del Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca.

Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997, solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento "a fini previdenziali" ai sensi dell' art. 3, comma 1, lettera b, D.P.R. n. 189/2009.

Tuttavia, il procedimento di cui al D.P.R. n. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei Paesi aderenti alla "Convenzione di Lisbona dell'11.4.1997".

Conseguentemente, la sede INPS di competenza procederà, ai sensi del D.P.R. 189/2009, solo quando risulti che il Paese in cui sia stato conseguito il titolo aderisca alla citata convenzione; in caso contrario procederà secondo le regole comuni.

Procedimento

L’INPS specifica, altresì, che, qualora si debba procedere ai sensi del D.P.R. n. 189/2009, la struttura territoriale di competenza invierà al Ministero l'istanza dell'interessato volta ad ottenere il riconoscimento del titolo "ai fini previdenziali", corredata dai seguenti documenti:

- titolo di studio, tradotto;

- certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto.

Qualora il titolo di studio sia stato rilasciato in Paese non appartenente all’UE o allo Spazio Economico Europeo o alla Confederazione Svizzera, il titolo di studio deve essere anche legalizzato e, oltre ai suddetti documenti, occorrerà dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisca il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento.
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