Con il messaggio del 24 ottobre 2024 n. 3528, non pubblicato sul sito istituzionale, l’INPS rende nota l’istituzione di un’evidenza contabile separata per la gestione del riscatto ai fini pensionistici dei corsi universitari di studio degli inoccupati.
Gli oneri versati dagli inoccupati all’INPS saranno accantonati in un’apposita evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Per i contributi già assegnati alla gestione FPR, ma di competenza della nuova gestione, è prevista un'operazione una tantum che includerà quanto riscosso fino all’attivazione delle nuove istruzioni contabili. Il valore del montante maturato sarà poi trasferito al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Il riscatto del corso di laurea consente di valorizzare a fini pensionistici il periodo di studi, purché sia stato conseguito il titolo. Possono accedervi tutti i titolari di diploma di laurea o titolo equiparato. Secondo la legge del 24 dicembre 2007, n. 247, anche chi non ha ancora iniziato a lavorare né è iscritto a una forma obbligatoria di previdenza può riscattare i periodi di studio.
In assenza di una chiara indicazione, gli oneri riscossi per il riscatto della laurea degli inoccupati sono stati finora accantonati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (gestione FPR).
Ora, gli oneri di riscatto per inoccupati, come anticipato in premessa, saranno versati in un’apposita evidenza contabile separata all’interno del Fondo pensioni dell’AGO. Questa somma sarà rivalutata secondo le regole del sistema contributivo e potrà essere trasferita, su richiesta dell’interessato, presso la gestione previdenziale alla quale lo stesso sia o sia stato iscritto.
Si evidenzia che non è previsto alcun obbligo normativo di presentare la domanda di trasferimento al momento dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato può inviare la richiesta anche successivamente, specificando, in caso di iscrizione a più gestioni, quella di preferenza.
Per registrare i movimenti contabili connessi all'estensione della facoltà di riscatto dei corsi universitari anche ai non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, è stata istituita una nuova evidenza contabile, denominata “FPA”.
La procedura contabile “Riscatti e Ricongiunzioni - RR” verrà aggiornata per gestire tre specifici “biglietti” contabili:
Come indicato nella circolare INPS n. 29 dell'11 marzo 2008, il riscatto dei periodi di studio effettuato secondo l’articolo 2, comma 5-bis, del 30 aprile 1997, n.184 sarà valutato in base al sistema contributivo.
I periodi riscattati non consentono il passaggio dal sistema contributivo al sistema misto.
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