L’Inps, con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495, comunicava che il requisito dell’inattività lavorativa determinava un requisito essenziale ai fini della liquidazione dell’assegno mensile di invalidità.
Tuttavia, il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, all’articolo 12-ter, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa, prevedendo che il requisito possa intendersi soddisfatto anche qualora la prestazione lavorativa produca un reddito annuale non superiore a 4.931 euro.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 215/2021, il diritto all’assegno mensile di invalidità sarà riconosciuto anche nei confronti di coloro che svolgono attività lavorativa, purché il proprio reddito annuale non sia superiore a 4.931 euro.
Le domande non accolte in base al precedente assetto normativo, saranno riesaminate d’ufficio in autotutela, nel rispetto dei parametri previsti dalla nuova disposizione ovvero nel limite del reddito annuo di 4.931.
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