Inps. Nuove precisazioni per fruire dei permessi per l’assistenza disabili

Pubblicato il 25 luglio 2012 A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 119/2011 che ha rivisto l’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti disabili con connotazione di gravità (in vigore dall'11 agosto 2011), l’Inps interviene con circolare n. 100 del 24 luglio 2012, al fine di integrare quanto già esposto con il precedente documento di prassi n. 45 del 1° marzo 2011.

Si ricorda che i chiarimenti anche se indirizzati prevalentemente ai dipendenti Inps, possono essere estesi ad ogni situazione analoga.

La circolare precisa quanto segue.

Cumulo dei permessi. Il dipendente che fruisce dei benefici per assistere più soggetti disabili di primo o secondo grado, se vuole assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle condizioni esplicitate nella circolare n. 45/2011, non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all’utilizzo dei benefici già concessi.

Genitori che assistono un figlio disabile. Il diritto alla fruizione dei permessi per l’assistenza di figli affetti da grave handicap non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità. Unica possibilità per la fruizione alternativa tra i due genitori del figlio disabile e che gli stessi, nell’arco dello stesso mese, fruiscano alternativamente e mai cumulativamente dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

A tal proposito, infatti, si ricorda che il Dlgs n. 119/2011 ha integralmente sostituito il comma 1 dell’art. 33 del Dlgs 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo che, per ogni minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre abbiano diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni (36 mesi), con diritto al 30% della retribuzione spettante.

L’Inps fornisce inoltre anche alcune precisazioni sulle modalità di fruizione dei suddetti benefici da parte di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Supponendo che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si articoli concentrando l’attività lavorativa solo in alcuni mesi dell'anno con presenza dal lunedì al venerdì,  la circolare spiega che il dipendente avrà diritto alla fruizione dei permessi a favore di persone con disabilità grave nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa. Se, invece, il lavoratore presta la sua attività part time soltanto in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana, il diritto ai permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 deve essere riconosciuto in misura ridotta proporzionalmente alla riduzione della prestazione lavorativa prevista dal contratto stesso nel mese di riferimento.
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