L’Inps con il messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024, rende note le prime indicazioni operative sull’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in conformità agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, come stabilito dal decreto interministeriale 21 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024.
Le disposizioni normative contenute nel decreto interministeriale del 21 maggio 2024, sono pienamente operative dal 9 luglio 2024. I principali cambiamenti introdotti sono i seguenti:
Alla luce delle novità sopra illustrate, dal 9 luglio 2024, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, possono presentare domanda di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.
Pertanto, i datori di lavoro, non essendo più assoggettati alla disciplina del FIS e al relativo obbligo contributivo, a decorrere dalla predetta data devono procedere al versamento del contributo ordinario.
Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (esclusi i dirigenti) sono:
NOTA BENE: Due terzi del contributo sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, è previsto un contributo addizionale del 4% a carico del datore di lavoro, calcolato sulle retribuzioni perse.
Dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, che non abbiano richiesto l'assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, beneficeranno di una riduzione del 40% sulla relativa aliquota del contributo ordinario, a partire dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Dalla mensilità di luglio 2024, il codice autorizzazione "0J" verrà rimosso centralmente dalle posizioni datoriali interessate identificate con il codice "0S" (circolare n. 77 del 26 maggio 2021).
Altresì, i datori di lavoro con più posizioni contributive devono informare le strutture territoriali dell’Inps per l'attribuzione dei nuovi codici di autorizzazione:
Si specifica che la durata massima per le causali ordinarie è stata ridotta da 52 a 26 settimane in un biennio mobile.
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