Dall’Inps arrivano le indicazioni in merito alla disciplina di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Con la circolare n. 16 del 23 gennaio 2024, l’Istituto Previdenziale illustra le modalità di adeguamento del Fondo, in particolare le regole riguardanti l’ambito di applicazione, i beneficiari degli assegni di integrazione salariale e le causali di intervento, la durata della prestazione e i termini di presentazione delle domande.
L’Inps illustra le modifiche apportate dal decreto ministeriale dell’8 agosto 2023 al decreto interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401 istitutivo del Fondo.
Possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo SOLIMARE tutti i datori di lavoro del settore marittimo, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Le posizioni contributive dei datori di lavoro interessati sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “8V”.
I datori di lavoro sono tenuti a versare al Fondo, un contributo ordinario pari allo 0,30% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), in luogo del contributo di finanziamento al FIS.
L’importo del trattamento di integrazione salariale per il settore marittimo è stato adeguato a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il Fondo SOLIMARE si impegna a garantire la prestazione di assegno di integrazione salariale ai lavoratori marittimi e al personale di terra di tutte le imprese armatoriali.
Dal 1° gennaio 2022, i beneficiari del Fondo sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato.
Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa in merito alle causali e le durate massime nel biennio mobile della novellata disciplina di riferimento del Fondo.
Causali ordinarie |
Durata garantita dal Fondo |
Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; |
fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane |
Situazioni temporanee di mercato |
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Causali straordinarie |
Durata garantita dal Fondo |
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione |
12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile |
Crisi aziendale |
12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione |
Contratto di solidarietà |
12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente |
È prevista, altresì, la contribuzione addizionale pari all’1,5% da calcolare sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Le domande devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (per ogni singola unità produttiva interessata).
Di seguito un riepilogo riguardante le ipotetiche situazioni in cui non vengano rispettati i termini di presentazione della domanda.
Casistiche |
Diritto alla prestazione |
Presentazione della domanda senza il rispetto dei termini temporali |
Non determina la perdita del diritto alla prestazione. In caso di presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione non può avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione |
Presentazione della domanda prima dei 30 giorni |
Determina l’irricevibilità della domanda |
Presentazione della domanda oltre i 15 giorni |
Determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione |
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