L’Inps, con il messaggio n. 28916 del 2 novembre 2006, dispone che le sedi periferiche respingano le domande preventive di cassa integrazione guadagni ordinaria – Cigo - presentate con più di quindici giorni di anticipo, rispetto al verificarsi presumibile dell’evento, e quelle con causali (ad esempio la mancanza di commesse o di ordini) per le quali non si possa ipotizzare preventivamente il verificarsi dell’evento. La decisione deriva dal fatto che tali domande, presentate in anticipo per la certezza di rientrare nel termine di presentazione delle richieste, non possono essere esaminate dalla Commissione provinciale prima che sia iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva.
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