L’INPS, con il messaggio del 4 dicembre 2024 n. 4104, non pubblicato sul sito istituzionale, ha fornito istruzioni operative per la gestione delle domande di sostegno al reddito rivolte ai datori di lavoro del settore moda.
La misura, illustrata nella circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024, è disciplinata dall’articolo 2 del decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160, e introduce un trattamento di sostegno al reddito per un massimo di 9 settimane, da fruire nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.
Il nuovo trattamento è rivolto ai datori di lavoro, anche artigiani, del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC) e conciario.
I datori di lavoro che intendono accedere al beneficio devono soddisfare i seguenti requisiti:
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma “OMNIA IS”, utilizzando la causale dedicata "ISU - Causale Decreto - legge 160/24 - Settore Moda".
La scadenza per l’invio è fissata entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, per i periodi di sospensione avviati tra il 29 ottobre 2024 e il 3 dicembre 2024 - data di apertura della procedura telematica - il termine decorre da quest’ultima data.
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
Per i datori di lavoro artigiani, è possibile allegare una certificazione del FSBA che attesti i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati, purché non inferiori a 26 settimane nel biennio mobile. In assenza di tale certificazione, le verifiche saranno effettuate centralmente.
Per verificare i limiti di durata massima di durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (per i datori di lavoro del settore industriale), si possono utilizzare, rispettivamente, le funzioni "Mesi residui CIG quinquennio" e "Settimane residue CIG biennio" dell’applicazione "Calendario del fruito", utilizzando come "data fine" la data finale del periodo richiesto oggetto della domanda inoltrata.
La verifica del numero di dipendenti nel semestre precedente, può essere effettuata tramite la sezione "Forza lavoro" dell'applicazione "Iscrizione e variazione azienda" oppure la funzione "E-mens trasmessi" nella sezione "Dati complementari" del "Fascicolo elettronico del contribuente".
I datori di lavoro beneficiari non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La misura è finanziata con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro per il 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Le prestazioni possono essere erogate mediante pagamento diretto ai lavoratori o a conguaglio con le aziende, secondo le indicazioni operative dell’INPS.
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