Con il messaggio n. 2382 del 26 giugno 2024, l’Inps comunica di aver istituito una specifica codifica per i dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente adibiti a un’attività compresa tra quelle dei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente nel settore dei pubblici esercizi, è dovuto il contributo aggiuntivo di malattia pari allo 0,77% della retribuzione imponibile. Questo obbligo, dapprima delineato nella circolare n. 71 del 21 marzo 1985 è stato altresì confermato nella circolare n. 41 del 13 marzo 2006.
Si precisa, che per i suddetti lavoratori, il contributo di malattia dovuto deve essere determinato nella stessa misura prevista per gli altri lavoratori occupati.
Con riferimento ai dipendenti intermittenti dei pubblici esercizi, soggetti al contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77%, l’Istituto Previdenziale ha introdotto il nuovo codice tipo lavoratore “IA” in sostituzione dei codici tipo contribuzione “G0” e “H0”.
Il nuovo codice dovrà essere esposto nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.
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