Inps. Istruzioni operative per l’incentivo per la stabilizzazione dei lavoratori in ASpI

Pubblicato il 19 dicembre 2013 L’Inps, con la circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, fornisce le istruzioni operative riguardanti l’applicazione dell’incentivo previsto dal DL n. 76/2013 per la ricollocazione lavorativa dei soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASpi.

Si ricorda che tale incentivo è stato introdotto nel nostro ordinamento grazie alla novità che il citato “decreto occupazione” ha apportato alla Legge n. 92/2012 con l’aggiunta del comma 10-bis all’articolo 2, che appunto prevede per il datore di lavoro, che senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell’Aspi, per ogni mensilità corrisposta ala lavoratore, un contributo mensile da corrispondere a chi assume, pari al 50% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione.

Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro comprese le Cooperative che instaurano con i soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata.

Ora la circolare n. 175 spiega, dal punto di vista operativo, cosa i datori di lavoro devono fare per accedere al beneficio.

In primo luogo, il beneficio è subordinato al rispetto della disciplina sugli aiuti "de minimis", per cui è necessario inviare all’Inps una apposita dichiarazione in cui si attesti che nell'anno d'assunzione a tempo pieno e indeterminato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis" stabiliti dai vari regolamenti di settore.

La dichiarazione deve contenere la quantificazione degli incentivi “de minimi” già fruiti e l’importo dell’agevolazione concedibile non deve superare i diversi limiti massimi previsti, su un periodi di 3 anni. A tal fine occorre determinare correttamente il triennio di riferimento che è considerato “mobile”.

Il tempo per l’invio della suddetta dichiarazione deve essere il più breve possibile dal momento dell’assunzione/trasformazione del lavoratore.

È, poi, necessario che il datore di lavoro trasmetta all’Inps anche specifica dichiarazione di responsabilità circa l’assolvimento dei propri obblighi contributivi.

La sede a cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla sua definizione. Dopo le dovute verifiche, la sede provvederà a comunicare l'avvenuto riconoscimento del beneficio, attribuendo alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione "8D".
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