L’Inps ha reso pubblica nella sezione Notizie del proprio sito istituzionale una brochure, aggiornata all’ultimo Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, sul Reddito e Pensione di Cittadinanza illustrando procedure, requisiti e modalità di accesso al beneficio.
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di politica attiva finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
Il beneficio viene chiamato Pensione di Cittadinanza qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano un’età pari o superiore a 67 anni.
I beneficiari riceveranno le somme su una Carta di pagamento elettronica rilasciata da Poste Italiane S.p.A.
Il Reddito di Cittadinanza essendo associato ad un percorso di reinserimento lavorativo è condizionato alla sottoscrizione:
Sono esclusi dai suddetti obblighi: i minorenni, soggetti disabili, soggetti ultra sessantacinquenni, beneficiari di Pensione di Cittadinanza, soggetti già occupati o che frequentino un regolare corso di studi.
Il richiedente deve avere la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo e deve essere:
Il beneficio economico corrisponde alla somma di un componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B) sulla base delle informazioni ricavate dall’ISEE e autocertificate in fase di compilazione della domanda.
Le quote vengono calcolate moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza da cui va detratto il reddito familiare derivante dall’ISEE e il valore dei trattamenti assistenziali di cui, eventualmente, gode il nucleo familiare. Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne fino ad un massimo di 2,1.
Compatibilità
Il beneficio è compatibile con la NASPI e la DISCOLL. E’, altresì, compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in forma di lavoro autonomo o dipendente, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti, potendo essere ricalcolato sulla base di quanto percepito.
I titolari di RdC o di PdC Esteso saranno obbligati a comunicare all’Inps qualunque variazione che incida sulle dichiarazioni effettuate per l’accesso al beneficio.
La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ogni mese fino alla fine dello stesso:
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi allo scadere dei quali può essere rinnovato dopo un mese di sospensione.
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