L’Inps, con il messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024, ha fornito chiarimenti sulla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici a seguito delle modifiche legislative introdotte con l'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le disposizioni hanno abrogato la legge 2 aprile 1958, n. 322 e altre normative collegate, con effetto dal 31 luglio 2010, eliminando la possibilità per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici di costituire posizioni assicurative presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) senza oneri per gli interessati.
Secondo la nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, a partire dal 31 luglio 2010, i dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione possono presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo anche oltre i termini decadenziali originariamente stabiliti, di seguito elencati:
NOTA BENE: La locuzione “cessati senza diritto a pensione” si riferisce agli assicurati i cui requisiti contributivi per il diritto a pensione sono valutati esclusivamente sulla base della contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva.
La Direzione Centrale Pensioni dell’Inps ha fornito indicazioni per garantire un'applicazione omogenea sul territorio dei criteri contenuti nella nota operativa INPDAP. Nello specifico:
Gli assicurati cessati prima del 31 luglio 2010 che intendono presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, devono essere in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni alla data di cessazione. Diversamente, per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, se il requisito contributivo viene raggiunto tramite domanda di riscatto, computo, ricongiunzione e accredito figurativo presentata oltre i termini decadenziali, il relativo trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, fermo restando l’applicazione della disciplina delle decorrenze, se prevista.
Si rammenta che la competenza per l’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO per il personale statale cessato dal servizio senza diritto a pensione, prima delle progressive e diversificate date di subentro da parte dell’ex INPDAP, resta dell’Amministrazione statale presso la quale il soggetto ha prestato servizio. Le amministrazioni statali devono procedere con sollecitudine alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nell’AGO per le posizioni assicurative di propria competenza, in particolare per il personale cessato senza diritto a pensione prima delle date di subentro stabilite.
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