INPS, esonero dei contributi dal 1° gennaio al 30 giugno 2020

Pubblicato il 20 novembre 2020

L’INPS, con il messaggio 19 novembre 2020, n. 4353, fornisce ulteriori precisazioni in merito all’esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell’art. 222, comma 2, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Il beneficio ha l’obiettivo di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, a seguito della modica intervenuta ai sensi dell’art. 58-quater, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata estesa, altresì, la platea dei beneficiari potendo accedere all'esonero anche le aziende  vitivinicole associate  aventi i codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20. Tuttavia, tali modifiche non sono state inserite nel Decreto interministeriale del 15 settembre 2020 - che individua i destinatari del beneficio - facente riferimento ai soli codici ATECO indicati nella relazione tecnica bollinata della Legge 17 luglio 2020, n. 77, senza includere quelli introdotti dal richiamato articolo 58-quater.

Il predetto Decreto interministeriale, inoltre, dispone sia il riconoscimento dell’esonero da parte dell’INPS su richiesta delle imprese e nei limiti delle risorse stanziate che la sospensione dei versamenti della contribuzione per i periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati.

In attesa del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure amministrative, l’assenza del versamento non rileverà ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici ATECO indicati nel messaggio 15 settembre 2020, n.3341, e confermati nell’elenco di cui all’Allegato 1 al decreto interministeriale.

Anche per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva è prevista l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del suddetto modulo. Va da se che al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero il contribuente dovrà procedere all’immediata presentazione dell’istanza, al fine di verificare la conformità del codice ATECO.

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