Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre n. 297, ha fissato all’1,25% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
L’Inps, con la circolare del 29 dicembre 2021, n. 203, fornisce chiarimenti sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali, in base alla variazione in ragione d’anno degli interessi legali.
Ai sensi della legge 23 dicembre 2000, art. 116, comma 15, si rammenta che, fermo restando l’integrale pagamento dei contributi, è prevista l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali.
La misura dell’1,25% si applica anche sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.
L’Inail con la circolare 3 gennaio 2022, n. 1, comunica che il nuovo tasso degli interessi legali è pari all’1,25%, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Tale tasso rappresenta anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".