Inps. Cumulo periodi assicurativi
Pubblicato il 10 settembre 2011
Con la circolare n.
116 del 9 settembre 2011, l’Inps estende la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi anche ai professionisti, specificando che per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in pro-quota della succitata prestazione.
Si tratta di una ricongiunzione gratuita valida per il diritto alla pensione.
L’Inps specifica che la nuova totalizzazione interessa i lavoratori le cui pensioni sono liquidate esclusivamente con il metodo contributivo, anche se per opzione, e che risultano iscritti a due o più gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti; alle forme sostitutive ed esclusive della stessa; alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; alla gestione separata; alle casse dei liberi professionisti istituite in base al decreto legislativo n. 103/1996 e alle vecchie Casse regolate dal contributivo (ragionieri e dottori commercialisti).
La facoltà decorre dal 1° gennaio 2008. Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che i periodi contributivi di una singola gestione. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente. Di conseguenza, l’ente competente all’istruttoria dovrà valutare una sola volta i periodi eventualmente coincidenti.