INPS, corresponsione d’ufficio della quattordicesima

Pubblicato il 25 giugno 2021

L’Inps con il messaggio 24 giugno 2021, n. 2407, comunica che provvederà a corrispondere la somma aggiuntiva (cd. quattordicesima mensilità) per l’anno in corso.

La concessione della somma aggiuntiva da parte dell’Istituto previdenziale avviene, nel caso di prima concessione o nel caso di concessione successiva alla prima, sulla base di alcuni criteri.

In riferimento all’anno 2021 verranno valutati i seguenti redditi:

In assenza delle informazioni relative agli anni 2021 e 2020, per i redditi diversi da quelli da prestazione, si farà riferimento ai redditi percepiti negli anni precedenti, fino all’anno 2017.

Limiti reddituali

Il beneficio spetta in base al reddito annuo del destinatario - in relazione agli anni di contribuzione - che deve essere inferiore ai limiti indicati dalla Legge.

A partire dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi della somma aggiuntiva si differenziano secondo la fascia di reddito in cui si colloca il beneficiario.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.

Con la c.d. clausola di salvaguardia il tetto massimo costituito dal reddito complessivo individuale annuo superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo inferiore, viene incrementato della somma aggiuntiva spettante che viene corrisposta fino al predetto limite così maggiorato.

Pensioni della Gestione privata e dei lavoratori di spettacolo e sport

Per i soggetti rientranti nei limiti reddituali stabili dalla Legge e con un’età maggiore o uguale a 64 anni, alla data del 31 luglio 2021, verrà corrisposta d’ufficio la somma aggiuntiva sulla mensilità di pensione di luglio 2021.

L’Istituto specifica che la somma aggiuntiva non viene corrisposta per le seguenti fattispecie:

Recupero di somme non dovute allo stesso titolo

Nel caso in cui il pensionato sia sottoposto ad una procedura di recupero relativa a somme aggiuntive indebitamente corrisposte negli anni precedenti, in tutto o in parte, sarà effettuata la compensazione sul beneficio relativo all’anno corrente.

Pensioni della Gestione pubblica

La quattordicesima viene corrisposta d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2021, ai soggetti rientranti nei limiti reddituali stabili dalla Legge e con un’età maggiore o uguale a 64 anni, alla data del 30 giugno 2021.

Redditi utilizzati

Ai fini della determinazione della spettanza del diritto al beneficio, i redditi presi in considerazione sono quelli pervenuti all’Istituto tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo on line, entro il giorno 10 maggio 2021.

Diversamente in relazione agli anni 2020 e 2021, in mancanza delle relative informazioni, per i redditi diversi da quelli da prestazione sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale ovvero i redditi dell’anno 2018.  In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e sarà gestita dalla Struttura territoriale competente.

Scarto per irreperibilità

Per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica e privata, che risultavano irreperibili alla data di elaborazione, è stata prevista l’esclusione dal diritto al beneficio. Sono esclusi, altresì, i beneficiari di prestazioni erogate all’estero tramite Citibank, in virtù delle informazioni derivanti dalla procedura di verifica dell’esistenza in vita.

Lo stato di irreperibilità potrà essere sanato tramite domanda presentata dal diretto interessato, in ossequio alle indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.

Comunicazioni ai pensionati

L’importo del beneficio sarà comunicato agli aventi diritto tramite spedizione centralizzata.

In presenza di somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, verrà comunicato l’importo risultante indebito e la relativa compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per l’anno 2021.

Corresponsione d’ufficio e a domanda

La quattordicesima mensilità sarà erogata d’ufficio con la rata di dicembre 2021 per i beneficiari che perfezionano il requisito d’età richiesto dal 1° agosto 2021 (per la Gestione privata ed ex ENPALS) o dal 1° luglio 2021 (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2021 e per i soggetti divenuti titolari di pensione nell’anno corrente.

Infine, nel caso di mancata erogazione della somma aggiuntiva, chi ritiene di essere titolare del diritto in questione potrà rivolgersi ad un patronato oppure presentare domanda online, tramite il sito web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando le seguenti credenziali di accesso: PIN INPS; SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0).

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