Inps, chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali Covid-19

Pubblicato il 13 dicembre 2021

Con circolare 10 dicembre 2021, n. 183, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

In particolare, l’Inps - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - riepiloga nel dettaglio le novità in tema di:

Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), con causale COVID-19

Il suddetto decreto, all’art. 11, comma 1, prevede un ulteriore periodo massimo di 13 settimane per i trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

I trattamenti in questione sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, rispettivamente:

La prestazione può essere richiesta dai datori di lavoro che siano stati costretti a sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

La disposizione è rivolta ai datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quei soggetti che ricorrono alla CIGD.

L’accesso alle nuove misure potrà essere richiesto dai predetti datori di lavoro, salvo che gli stessi siano stati autorizzati alle precedenti 28 settimane di integrazione salariale.

I trattamenti ASO e CIGD sono previsti esclusivamente per i lavoratori che risultano in forza al 22 ottobre 2021.

Con riferimento ai nuovi periodi, si rammenta che non è previsto nessun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro. Inoltre, per quanto riguarda il requisito occupazionale permangono le indicazioni fornite in precedenza.

Domande di Assegno Ordinario FIS

La domanda di Assegno Ordinario può essere presentata anche dai datori di lavoro che risultano iscritti al Fondo di integrazione salariale alla data del 22 ottobre 2021 e che hanno in corso un Assegno di Solidarietà.

La concessione dell’Assegno ordinario sospende e sostituisce l’Assegno di Solidarietà.

Cassa integrazione in deroga (CIGD)

La disciplina per la richiesta del trattamento non ha subito modifiche.

Tuttavia - con riferimento alle domande dei nuovi periodi – per le procedure di consultazione sindacale non è richiesta la definizione di un nuovo accordo sindacale relativo al periodo oggetto della domanda.

Inoltre, ai soggetti beneficiari continuano ad essere riconosciuti i contributi figurativi e gli eventuali assegni al nucleo familiare.

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli, la CIGD è prevista esclusivamente ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno diritto alla Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

Inoltre, l’Inps evidenzia che - in riferimento alla stessa unità produttiva e per il medesimo periodo - non sarà possibile richiedere ammortizzatori diversi, fatta eccezione per i casi in cui la richiesta di CIGD riguardi i lavoratori esclusi dalle altre integrazioni salariali con causale COVID-19.

Modalità di trasmissione delle domande

La domanda dovrà essere trasmessa con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

In caso di errore, i soggetti beneficiari potranno trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro il termine di trenta giorni.

I datori di lavoro che abbiano presentato domanda con causale diversa da quella “COVID 19 – DL 146/2021” per le settimane non ancora autorizzate, potranno richiederne l’annullamento e presentare contestualmente una nuova istanza con la causale “COVID 19 – DL 146/2021”.

CIGO Covid-19, industrie tessili

I datori di lavoro appartenenti ai suddetti settori – che hanno sospeso o ridotto l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica - possono richiedere la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione salariale ordinaria, per i periodi a decorrere dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

L’istanza dovrà essere trasmessa con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Previa sospensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria, le relative domande di concessione del trattamento dovranno essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

La durata massima è pari a nove settimane, inoltre, si rammenta che non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

Modalità di pagamento e termini di trasmissione delle domande

Le modalità di pagamento non subiscono modifiche, pertanto il datore di lavoro potrà anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente, oppure in alternativa, potrà richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, anche con possibile anticipo del 40%.

Le istanze relative ai periodi di sospensione o riduzione di attività, decorrenti da ottobre 2021, potranno essere trasmesse entro il termine del 31 dicembre 2021.

Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento del periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC, contenente l’autorizzazione.

In caso di inadempienza, il pagamento della prestazione rimane a carico del datore di lavoro.

Trattamento straordinario in favore di Alitalia

Ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, è concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi.

La prestazione potrà proseguire anche in seguito alla conclusione dell’attività del commissario, ma non oltre il 31 dicembre 2022.

Per il trattamento salariale CIGS è stato istituito il nuovo codice evento “161 – proroga Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art. 10 D.L. 146/2021” all’interno della procedura informatica “Sistema Unico”.

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