Con la circolare n. 121 del 20 ottobre 2020, l’INPS fornisce indicazioni sull’erogazione del beneficio disposto dall’articolo 94-bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di mitigare la depressione economica derivante dalla diffusione dei virus COVID-19 e consentire la ripresa economica della Provincia di Savona, ha previsto che la Regione Liguria possa erogare nell’anno 2020, entro un limite di 1,5 milioni di euro, un’indennità pari al trattamento di integrazione salariale comprensiva degli assegni per il nucleo familiare per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona nel mese di novembre 2019.
La circolare 2 settembre 2020, n. 12, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali individua l’INPS come soggetto competente all’erogazione dell’indennità e al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.
Le istanze per accedere al sopracitato beneficio dovranno essere presentate esclusivamente alla Regione interessata che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine di presentazione delle domande. La Regione Liguria, dopo aver verificato i requisiti di accesso, trasmetterà i provvedimenti di concessione e la lista dei beneficiari, corredata dalle relative istanze. Al beneficio non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa e le imprese che ne usufruiscono non sono soggette al pagamento del contributo addizionale.
La trasmissione delle istanze dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori utilizzando il cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “19001” appositamente istituito. Dopo aver ricevuto il provvedimento di autorizzazione i datori di lavoro potranno inoltrare all’Istituto previdenziale la documentazione per la liquidazione dei pagamenti utilizzando il modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogazione il beneficio con le stesse modalità utilizzate per le prestazioni di cassa integrazione in deroga. L’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, corrisponde a € 10,26, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF. Si ricorda che il beneficio in oggetto risulta imponibile ai fini IRPEF.
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