A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, l’INPS, con circolare n. 45 del 29 febbraio 2016, ha fornito istruzioni sull’applicazione della normativa relativa a:
Il termine per la presentazione delle domande per i benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti all’amianto, per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge, secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata, è prorogato al 31 dicembre 2016.
Per quanto concerne il c.d. regime sperimentale donna, l’Istituto ha sottolineato che le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Pertanto, la circolare n. 45/2015 ribadisce che la data del 31 dicembre 2015 deve considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.
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