Inps, aggiornati i tassi d’interesse per la cessione del quinto delle pensioni

Pubblicato il 04 luglio 2023

Con il messaggio 3 luglio 2023, n. 2488, l’Istituto previdenziale comunica che sono stati aggiornati i tassi d’interesse applicabili ai prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione in misura proporzionale all’età del soggetto richiedente.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con il decreto n. 63632 del 26 giugno 2023, ha previsto i nuovi tassi effettivi globali medi (TEGM) applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia.

I nuovi tassi sono validi per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023 (terzo trimestre 2023). 

Valore dei tassi aggiornati

Classi d’importo

Tassi medi

Tassi soglia usura

Fino a 15.000 €

13,28

20,6000

Oltre i 15.000 €

9,24

15,5500

Variazione tassi soglia TAEG 

Di seguito si illustrano i nuovi tassi soglia TAEG applicabili e concessi da banche e intermediari finanziari al fine di estinguere i prestiti con cessione del quinto della pensione.

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

CLASSE DI ETA’

CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO

-

FINO A 15.000 EURO

OLTRE I 15.000 EURO

Fino a 59 anni

9,67

7,58

Da 60 a 64 anni

10,47

8,38

Da 65 a 69 anni

11,27

9,18

Da 70 a 74 anni

11,97

9,88

Da 75 a 79 anni

12,77

10,68

Oltre i 79 anni

20,6000

15,5500

NOTA BENE: Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe (l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento).

La procedura finalizzata alla gestione di tale processo (denominata “Quote Quinto”) effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati, in particolare la funzione inibisce la notifica telematica da parte delle banche e degli intermediari finanziari qualora i tassi applicati siano superiori a quelli convenzionali.

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