La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 27 luglio 2023, ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, al 4,25%.
Con la circolare 31 luglio 2023, n. 71, l’Inps comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
A decorrere dal 2 agosto 2023, il tasso di interesse per la dilazione e quello per la determinazione della misura delle sanzioni civili è pari al:
NOTA BENE: Non sono previste variazioni per le rateazioni già in corso.
L’interesse di dilazione ai fini della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è determinato nella misura del 10,25% annuo.
In caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il predetto tasso trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2023.
Ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che non versa i contributi o i premi ovvero che effettua il pagamento in ritardo, è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.
La sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d’anno.
ATTENZIONE: In caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non erogati entro la scadenza di legge.
Con la delibera 8 gennaio 2022 n. 1, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, ha previsto per le procedure concorsuali delle sanzioni ridotte calcolate nella misura del TUR.
Il tasso d’interesse sulle operazioni principali di rifinanziamento (ex TUR), è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), pertanto, a decorrere dal 2 agosto 2023 resta invariata l’applicazione:
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