Con la circolare n. 36 del 21 febbraio 2024, l’Inps rende noto che sono stati aggiornati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023 nella misura del +5,4%.
Per l’anno 2024, si evidenziano i seguenti importi per i lavoratori dipendenti:
NOTA BENE: Per l’anno 2024, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al 33%.
L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, quali Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI, e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Rimangono invariate le aliquote contributive per i prosecutori volontari nel Fondo Volo le quali si differenziano in base:
In base ai predetti criteri, trovano applicazione le seguenti aliquote:
Si conferma al 32,65% l’aliquota IVS dovuta dagli iscritti Fondo speciale Istituto Postelegrafonici.
Per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD, è confermata l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Per gli artigiani e degli esercenti attività commerciali, la contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma.
La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
Aliquote |
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
24% |
24,48% |
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
23,70% |
24,18% |
Gli iscritti alla Gestione separata devono determinare l’importo del contributo volontario in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 184/1997, ovverosia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Per la determinazione del contributo volontario bisogna prendere in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari al:
NOTA BENE: Il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.415,00 euro.
Per il 2024 l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore all’importo di:
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