Inottemperanza all’ordine di demolizione. L’opera abusiva passa al Comune

Pubblicato il 26 marzo 2015 Con sentenza n. 1064 del 4 marzo 2015, il Consiglio di Stato, sesta sezione, ha respinto il ricorso avverso la decisione con cui il Tar confermava l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, di un bene immobile utilizzato in modo difforme all’atto concessorio.

Il ricorrente titolare dell’immobile, in particolare, aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui gli era stata comunicata l’acquisizione al patrimonio comunale, di un’area di sua proprietà, per aver egli adibito un deposito, ad uso abitativo. Aveva in tal modo apportato, infatti, una variazione all’originario atto di concessione, senza tra l’altro provvedere al ripristino dello stato progettuale, nei termini di legge.

Confermando l’ordinanza impugnata, ha precisato il Consiglio di Stato con la presente pronuncia, che l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate, è una misura sanzionatoria che segue direttamente l’inottemperanza all’ordine di demolizione e di ripristino e che opera di diritto, quale atto dovuto a carattere meramente dichiarativo.

L’inutile scadenza del termine per ottemperare, è pertanto  l’unico presupposto richiesto, perché operi automaticamente il trasferimento coattivo dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune.

E’ dunque inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio pubblico, nel caso sia mancata l’impugnazione dell’ingiunzione di demolire; impugnazione autonomamente proponibile solo per vizi propri dell’atto medesimo.

Detto ciò, nel caso di specie – ha proseguito il Consiglio di Stato - l’ordine di ripristino non è stato né impugnato né eseguito e non assume in proposito rilevanza il fatto che sia decorso il termine previsto per l’adozione del provvedimento sanzionatorio

L’unico termine che qui rileva, infatti, è quello di 90 giorni assegnati ex art. 31 D.p.r. 280/2001, a partire dall’ingiunzione di demolizione, al responsabile dell’abuso perché provveda all’esecuzione; termine nel caso di specie inutilmente decorso.
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