L’articolo 24, comma 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha incrementato di un anno il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Quindi l’INPS, con messaggio n. 4920 del 7 dicembre 2017, ha evidenziato che a decorrere da tale data il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, è innalzato ad anni sessantasei rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva.
Poiché occorre aggiungere l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a partire dal 1° gennaio 2018, le suddette prestazioni potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.
Per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2018 la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, nonché la pensione non reversibile ai sordi, saranno concesse a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d’età.
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