Con la nota 23 maggio 2023, n. 879, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde al quesito pervenuto dall’ITL di Cosenza (prot. n. 9710 del 12 aprile 2023) per il tramite dell’ITL di Napoli (prot. n. 4686 dell’8 maggio 2023), in merito alla posizione lavoristico-previdenziale del convivente more uxorio nell’ambito delle collaborazioni familiari.
Le prestazioni di lavoro effettuate dai familiari in modo occasionale entro il terzo grado e affini entro il secondo grado e quelle tra marito e moglie (ivi incluse le unioni civili) sono riconducibili alla fattispecie delle collaborazioni familiari.
Sulla questione si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le note n. 10478/2013 e n. 14184/2013, indicando alcuni criteri utili alla determinazione della collaborazione familiare, tra cui:
L’Istituto Previdenziale ha specificato che il “convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutivi delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare”.
Nello specifico, l’Inps con la circolare 31 marzo 2017, n. 66, precisa che in caso di convivenza more uxorio non sussiste nessun obbligo contributivo alle gestioni autonome in quanto sono del tutto assenti i requisiti soggettivi fondati sulla base del legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
L’Ispettorato conferma che, in merito al parere richiesto, il convivente more uxorio non può essere equiparato allo status tra il coniuge e le parti unite civilmente in quanto manca il requisito soggettivo (dato dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare d’impresa).
Tuttavia, l’INL non preclude la possibilità di applicare, in futuro, la relativa disciplina delle collaborazioni familiari anche al convivere more uxorio nei casi in cui la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità.
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