A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta dall’Ispettorato territoriale di Vibo Valentia, riguardo l’adozione della diffida accertativa in caso di fallimento del datore di lavoro ovvero di attivazione da parte dello stesso di procedure da sovraindebitamento, difettando il requisito dell’esigibilità, con la nota n. 2414 del 21 dicembre 2023 (non pubblicata sul sito istituzionale), l’INL specifica che, decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo come previsto dal comma 3 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004.
La diffida adottata dal personale ispettivo acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun provvedimento ulteriore da parte del Dirigente di sede o altro provvedimento da parte dell’Ufficio nei seguenti casi:
L’eventuale accoglimento del ricorso:
Rimangono confermate le previgenti indicazioni contenute nella circolare n. 1 dell’8 gennaio 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche Direzione centrale coordinamento giuridico sociali e nelle successive e più specifiche note di chiarimento di questo Ispettorato.
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