L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ad integrazione delle precedenti indicazioni operative contenute nelle note n. 1357 del 31 luglio 2024, e n. 6774 del 17 settembre 2024, con la nota dell’8 ottobre 2024, n. 7296, fornisce ulteriori chiarimenti sulle procedure e modalità applicative del provvedimento di diffida amministrativa, come previsto dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103.
Come già evidenziato nella nota n. 1357 del 31 luglio 2024, si ribadisce che la disposizione contenuta nell’articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, ha natura procedurale e si applica anche alle violazioni commesse prima della pubblicazione del decreto stesso e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico.
Di conseguenza, il provvedimento di diffida amministrativa deve essere adottato anche se viene accertato che una delle violazioni indicate nell’allegato alla nota n. 6774 del 17 ottobre 2024 è stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. In tali circostanze, l’adozione della diffida amministrativa ha anche lo scopo di monitorare eventuali recidive, come previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, nel contesto della digitalizzazione della procedura. Specificatamente, per verificare la recidiva, è necessario chiedere esplicitamente al trasgressore l'esistenza di eventuali precedenti verbali ispettivi risalenti agli ultimi cinque anni.
Il provvedimento di diffida amministrativa, laddove sussistano i requisiti legali, deve essere adottato e notificato. Dalla data della notifica del provvedimento, il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido hanno venti giorni di tempo per regolarizzare la violazione e adempiere alle prescrizioni, eliminando le conseguenze dell'illecito amministrativo.
Per garantire la certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notifica del verbale di diffida amministrativa deve avvenire tramite la procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, come previsto dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure attraverso un funzionario dell’Amministrazione, escludendo quindi la possibilità di utilizzare la posta con raccomandata ordinaria.
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