Per imprese e professionisti riparte la corsa al contributo per acquistare e installare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Con il D.M. n. 358 del 25 agosto 2021, in attuazione della Legge n. 126/2020, viene disciplinata la concessione e l’erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.
Le risorse (complessive pari a 87,5 milioni di euro) a favore dei soggetti beneficiari per il finanziamento degli interventi in esame sono così ripartite:
ATTENZIONE: Il 5% delle risorse è riservato alle imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità.
Con la recente pubblicazione di due decreti direttoriali, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fissato le date di avvio della piattaforma, gestita da Invitalia, con la quale si potrà accedere al bonus per imprese e professionisti: si parte alle ore 10 del 26 ottobre con la compilazione della domanda. L'invio sarà possibile a partire dal 10 novembre e la chiusura dei termini fissata alle 17 del 30 novembre.
Il contributo in conto capitale è concesso ed erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE, ed è gestito da Invitalia.
Il DM 25.08.2021 stabilisce che possono beneficiare del contributo le imprese ed i professionisti che, sia alla data della concessione che alla data di erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
Imprese - requisiti |
Professionisti - requisiti |
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Sono ammissibili al contributo le spese (al netto di Iva) sostenute - successivamente al 4.11.2021, data di entrata in vigore del D.M. 25 agosto 2021 - per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica.
Tali spese devono riguardare:
a) |
infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi: |
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b) |
infrastrutture di ricarica in corrente continua: |
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Caratteristiche infrastrutture di ricarica |
a) essere nuove di fabbrica; |
b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase; |
c) rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020; |
d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari; |
e) essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva. |
NOTA BENE: Sono ammesse al beneficio solo le spese oggetto di fatturazione elettronica.
Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo le seguenti spese:
Spese “escluse” dal beneficio |
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a) imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; |
b) consulenze di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle previste alla lettera c); |
c) terreni e immobili; |
d) acquisto di servizi diversi da quelli previsti dalle precedenti lettere b) e c), anche se funzionali all'istallazione. |
e) autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio. |
Tenuto conto delle risorse stanziate e dei limiti stabiliti dal regolamento de minimis (quindi, con un tetto massimo, se disponibile nel plafond della singola impresa unica, di 200 mila euro), il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili, non cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese. Nel corso dell’intero periodo di operatività dell’intervento, ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di contributo. Inoltre, i beneficiari del contributo devono impegnarsi a mantenere nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo l’infrastruttura di ricarica.
I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalità che stabiliti dai decreti direttoriali dello scorso 10 ottobre 2023.
In particolare, per i contributi di cui alle lett. a) e c) del D.M. 25 agosto 2021 (ossia, acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese oppure acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti) al modulo di domanda di concessione ed erogazione del beneficio, è allegato:
In tale eventualità, l’iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi:
La domanda e i relativi allegati devono essere integralmente compilati. I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese. Nel caso di domande presentate da imprese, i dati camerali richiesti sono acquisiti direttamente dal registro delle imprese, in via telematica. Pertanto, le imprese richiedenti, preventivamente alla compilazione della domanda di contributo, sono tenute ad accertarsi che il predetto Registro sia correttamente aggiornato.
In sede di compilazione della domanda, l’impresa è tenuta a:
Qualora le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa richiedente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso gli enti preposti.
L’esito degli accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione della domanda.
Diversamente, per gli interventi previsti dalla lettera b) del D.M. 25.08.2021 (ossia, acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese) alla domanda di concessione è allegata:
a) in conformità a quanto previsto dall’articolo 85 del DLgs.159/2011, per contributi superiori ad € 150.000, la dichiarazione sostitutiva in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
b) il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente.
In tal caso, le domande di accesso al contributo ed i relativi allegati sono presentati esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dalle ore 10 del 26 ottobre 2023 alle ore 17 del 30 novembre 2023, inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it
Le domande e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal professionista, legale rappresentante o dal procuratore speciale del richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella PEC attiva e risultante dal Registro delle imprese, ovvero in caso di professionisti, da albi o pubblici registri. Le domande di accesso al contributo devono essere compilate e presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet di Invitalia.
ATTENZIONE: Per tutte le tipologie di intervento, le domande presentate attraverso canali e/o tempistiche non conformi a quanto sopra indicato sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame.
L'erogazione del contributo è effettuata da Invitalia con iter differenziati a seconda dell’intervento effettuato. Nel caso dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a), c) del decreto, Invitalia esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti e la completezza della documentazione prodotta.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, entro i successivi 90 giorni il Ministero procede all’adozione di uno o più provvedimenti cumulativi di concessione ed erogazione. I provvedimenti di concessione ed erogazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e nella sezione dedicata alla misura all’interno del sito istituzionale di Invitalia. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. In caso di insussistenza dei requisiti di accesso al contributo, entro lo stesso termine di cui al comma 2, si procede alla trasmissione dei motivi ostativi. I motivi ostativi sono notificati tramite l’indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it.
Entro i successivi 90 giorni, fatta salva la necessità di acquisire eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, dell’assenza di inadempimenti e in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 1, della L. 24.12.2012, dell’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, nonché del rispetto da parte del richiedente degli ulteriori requisiti specifici previsti dal decreto.
Il Ministero, fermo restando il caso in cui emergano irregolarità tali da determinare la revoca totale o parziale del contributo, procede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di domanda. Successivamente all’erogazione delle agevolazioni, il Ministero e Invitalia possono svolgere tutti i controlli necessari a verificare l’effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all’ammissione all’erogazione e al mantenimento delle agevolazioni, anche tramite ispezioni in loco, nonché tramite accertamenti d’ufficio volti alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
Anche nel caso di erogazione del contributo di cui all’articolo 2, comma 1 lett. b) del decreto, le richieste di concessione, complete di tutti gli allegati, sono esaminate secondo l’ordine cronologico di ricezione. Invitalia può richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta sia carente o insufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo.
Entro 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, completata l’istruttoria da parte di Invitalia, il Ministero procede all’adozione del decreto di concessione. La concessione è disposta dal Ministero con provvedimenti distinti per ciascuna impresa beneficiaria.
La comunicazione del decreto di concessione è effettuata con trasmissione all’indirizzo PEC dell’impresa beneficiaria. In caso di insussistenza dei requisiti di accesso al contributo, entro lo stesso termine di cui al comma 3, si procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. I motivi ostativi sono notificati tramite l’indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it.
ATTENZIONE: I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia.
I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi già previsti, sono tenuti a (articolo 10, DM 25.08.2021):
Nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso pubblico il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere le informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della piattaforma PUN - Piattaforma unica nazionale, previsto dal decreto di attuazione dell’art. 4, co. 7-bis del D.L. 32/2019.
I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto o in parte - nei seguenti casi:
La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento “motivato” e comporta per il beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Quadro Normativo |
- DECRETO DIRETTORIALE MASE N.160797 DEL 10 OTTOBRE 2023; - DECRETO DIRETTORIALE MASE N.160809 DEL 10 OTTOBRE 2023; - DECTRETO DEL MASE DEL 25 AGOSTO 2021 PUBBLICATO IN GU N.251 DEL 20 OTTOBRE 2021 - ARTICOLO 74, COMMA 3 DEL D.L. N. 104/2020; |
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