E' esclusa la responsabilità dell'appaltatore – in ipotesi di subappalto di lavori – solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori che possa eseguire in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore medesimo.
E' quanto ha affermato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 22032 depositata il 26 maggio 2015, annullando la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato la responsabilità penale di alcuni soggetti in ordine ad un infortunio verificatosi nello svolgimento di lavori edilizi in subappalto.
Per il sinistro in questione - intervenuto ad un carpentiere dipendente della società subappaltatrice per inosservanza di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro - erano stati chiamati a rispondere (e condannati in primo e secondo grado) la società committente ed il coordinatore della sicurezza da essa nominato, il capo – cantiere e l'amministratore della società esecutrice.
Accogliendo il ricorso degli imputati, la Cassazione ha negato la loro responsabilità in ordine all'accaduto sinistro, non rivenendo una prova plausibile del nesso causale tra la loro condotta ed il sinistro medesimo.
Contestualmente, la Corte Suprema ha colto l'occasione per specificare – in materia di subappalto di lavori – quelli che sono i doveri e la responsabilità della parte committente, in ordine alla prevenzione dei rischi sul lavoro.
In proposito – ha chiarito la Cassazione – la committente è sempre tenuta a verificare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (da essa nominato) svolga, per l'appunto, il coordinamento dei soggetti esecutori ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel relativo piano per la sicurezza. Detta attività di vigilanza, tuttavia, non deve concretarsi in un controllo capillare e continuo sull'operato del coordinatore, ma piuttosto con modalità tali da configurarsi come "alta vigilanza". Ed analoga natura ha l'attività di controllo cui è chiamato il coordinatore, che interviene nel sistema di gestione dei rischi lavorativi, come articolazione tecnica della società committente.
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