Infortunio. Responsabilità senza attenuanti
Pubblicato il 01 febbraio 2012
Una pronuncia della Cassazione dal principio cristallino – la n.
3983, del 31 gennaio 2012 - pone in capo al solo datore di lavoro la responsabilità per l’infortunio occorso al dipendente, anche quando questi abbia compiuto un’azione avventata. E anche quando l'infortunio sia stato causato dalla scelta del lavoratore di prestare il consenso a operare in condizioni di pericolo.
Per il datore, neppure l’attenuante per aver apposto cartelli di divieto, esclusa dalla Corte “
non potendosi configurare un fatto doloso della persona offesa.”.
L’attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, del Codice penale, è infatti applicabile quando il risarcimento é stato compiuto dal responsabile (datore), ma nel caso sottoposto al giudizio della Suprema corte il risarcimento è toccato all’Inail, nel rispetto della normativa che impone l'obbligo di tenere indenni i lavoratori assicurati dai danni da infortunio.