Non è infortunio in itinere, quindi non indennizzabile dall’INAIL, l’incidente avvenuto utilizzando l’auto per raggiungere il luogo di lavoro distante circa 500/700 metri, quando tale distanza avrebbe potuto essere percorsa a piedi più facilmente invece che in auto, stante la presenza di sensi unici e di traffico.
Questo vale anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia autorizzato il lavoratore all'uso del mezzo proprio ed al posteggio all'interno del parcheggio aziendale in caso di emergenze.
Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 21122 del 12 settembre 2017) le scelte del datore di lavoro non possono ricadere sull’INAIL.
La circostanza poi che la lavoratrice avesse subito un precedente infortunio mentre si recava a piedi al lavoro a seguito del quale provava ancora dolori nel camminare, non rileva nel caso di specie in quanto la ricorrente non aveva allegato né in Tribunale, né nella memoria di costituzione che " quel giorno fosse diverso dagli altri, ad esempio, .... per una sua condizione fisica che a dispetto della logica consigliasse l'uso dell'auto privata".
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