Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreti del 23 settembre 2021, n. 186 e 188, comunica la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è necessario procedere alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, agricoltura, navigazione e per gli infortuni in ambito domestico (la riliquidazione è pari al 4,9%).
Nello specifico:
Per quanto concerne gli assegni continuativi mensili, questi sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,0490.
Inabilità |
Importi dal 1° gennaio 2021 |
Dal 50 al 59% |
€ 403,83 |
Dal 60 al 79% |
€ 563,52 |
Dall’80 alll’89% |
€ 967,47 |
Dal 90 al 100% |
€ 1371,06 |
100% + a.p.c |
€ 1945,96 |
Con riferimento al settore della navigazione, a decorrere dal 1° Gennaio 2021:
Con riferimento agli infortuni in ambito domestico, a decorrere dal 1° gennaio 2021:
Gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,0490.
Inabilità |
Importi dal 1° gennaio 2021 |
Dal 50 al 59% |
€ 322,41 |
Dal 60 al 79% |
€ 452,34 |
Dall’80 alll’89% |
€ 839,85 |
Dal 90 al 100% |
€ 1293,90 |
100% + a.p.c |
€ 1869,23 |
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