Informazioni da comunicare anche se non si conosce l'effetto sugli strumenti finanziari
Pubblicato il 12 marzo 2015
Con
sentenza dell'11 marzo 2015 relativa alla causa C-628/13, la Corte di giustizia dell'Ue ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte di cassazione francese in riferimento all'interpretazione dell'articolo 1, punto 1 della Direttiva 2003/6/CE in materia di
abuso di mercato e dell'articolo 1, paragrafo 1 della Direttiva 2003/124/CE esecutiva della prima, per quanto riguarda la
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e la definizione di
manipolazione del mercato.
In particolare, secondo i giudici europei, le disposizioni citate devono essere interpretate nel senso che le stesse
non esigono, affinché determinate informazioni possano essere considerate come
informazioni aventi carattere “preciso” ai sensi delle medesime norme,
che sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l'
influenza potenziale di tali informazioni
sui prezzi degli strumenti finanziari si eserciterà
in un senso determinato, una volta che esse saranno rese pubbliche.
Ed infatti – precisa la Corte Ue – dagli stessi
lavori preparatori della Direttiva 2003/124 risulta che un
riferimento alla possibilità di trarre conclusioni quanto alla
“direzione” dell'effetto dell'informazione sul prezzo degli strumenti finanziari in questione è stato eliminato proprio al fine di
evitare che un simile riferimento potesse servire da pretesto per la mancata pubblicazione di informazioni.