L’Inail cambia le proprie indicazioni sulla sospensione contributiva per emergenza aviaria. Il blocco dei contributi – dal 1° gennaio 2006 al 31 ottobre dello stesso anno – vale solo per i termini di pagamento e non anche per gli adempimenti amministrativi che, invece, dovranno essere effettuati entro le scadenze ordinarie. Ciò è quanto ha precisato l’Istituto assicuratore nella nota protocollo n. 1205 del 30 maggio base ad una prima interpretazione si era ritenuto che il beneficio della sospensione, in analogia a quanto previsto per i tributi, potesse essere esteso non solo ai versamenti dei premi, ma anche agli adempimenti. L’Inail riesaminando la questione sotto lo stretto profilo giuridico, modifica il precedente orientamento e precisa che gli adempimenti amministrativi sono esclusi dall’agevolazione e devono essere effettuati nei termini ordinari. Inoltre, ricorda che il termine di rimborso delle somme che beneficiano della sospensione è il 16 novembre 2006. Per facilitare l’individuazione delle imprese interessate al beneficio, infine, l’Inail fornisce una nuova tabella di correlazione tra i codici Ateco, i Csc Inps e le voci di tariffa per le quattro gestioni.
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