Inficiato l’intero contratto di compravendita se la clausola nulla è essenziale

Pubblicato il 12 luglio 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 11749 depositata l’11 luglio 2012, hanno precisato come, nell’ambito di un contratto di compravendita immobiliare, la nullità della clausola che, in contrasto con la disciplina dell’imposta di Registro, di cui all’articolo 62 del DPR 131/86, contiene l’impegno delle parti di indicare nel contratto definitivo un valore inferiore rispetto al prezzo realmente concordato, non comporta automaticamente la nullità dell’intero atto se non venga data la prova che il contratto di compravendita non avrebbe più avuto alcuna ragione per essere concluso essendo venuto meno il vantaggio economico dell'operazione stessa.

Ed infatti – continua la Corte – alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici, la nullità parziale della clausola si estende all’intero negozio sole nei casi in cui quest’ultima risulti essenziale rispetto al negozio medesimo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Omissione e evasione contributiva: sanzioni, accertamento e compliance

07/10/2024

Impianti di risalita 2024. Proroga domande di finanziamento

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy