L’INPS, con messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, conferma quanto chiarito dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche con nota prot. n. 11885 del 14 giugno 2016, in relazione al regime sanzionatorio applicabile in caso di "disconoscimento" della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con particolare riferimento all’applicazione della sanzione di infedele registrazione sul LUL.
Ricorda l’INPS che la condotta di infedele registrazione è integrata da scritturazione di "dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro", per cui il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati, il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposti.
In riferimento alla specifica tematica inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce "trasferta", si può configurare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà "fattuale" e quanto registrato sul LUL e sempre che "l’erronea" scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo.
Anche per l’INPS tale difformità si configura sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
Conclude il messaggio dell’Istituto evidenziando – così come aveva fatto il Ministero del Lavoro nella sua nota del 15 giugno 2016 - che qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
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