Infedele dichiarazione nelle compravendite immobiliari. Valutati anche gli elementi alla base dell'accertamento fiscale
Pubblicato il 19 novembre 2013
Con la sentenza n.
46165 depositata il 18 novembre 2013, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso con cui un uomo si era opposto alla condanna impartita nei suoi confronti dai giudici di merito per infedele dichiarazione dei redditi e dell'Iva in quanto accusato di aver indicato, nell'ambito di un'operazione di compravendita, elementi attivi inferiori a quelli reali.
La Suprema corte, in particolare, ha ritenuto corretta la valutazione operata dagli organi giudiziari dei gradi precedenti i quali, al fine di verificare la configurabilità del reato di infedele dichiarazione nelle compravendite immobiliari, avevano preso in considerazione gli stessi elementi posti alla base dell'accertamento fiscale, anche se presuntivi, e, nel dettaglio, la differenza tra il valore di vendita degli immobili sotto osservazione e quello effettivo di mercato, la presenza di mutui d'importo superiore accesi dall'acquirente, il rinvenimento di conti intestati a parenti del contribuenti.
Per la Corte questi elementi erano stati legittimamente presi in esame per affermare la responsabilità penale del contribuente in quanto decisivi, univoci e concordanti.