Infedele compilazione dei report: licenziamento per giusta causa

Pubblicato il 10 agosto 2021

Mancata effettuazione di visite ai clienti viceversa indicate come eseguite nei report? Sì al licenziamento per giusta causa.

Definitivamente confermato, dalla Cassazione, il licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice, promotrice commerciale, per infedele compilazione dei report relativi a diverse giornate lavorative e contestuale svolgimento di attività private estranee alle mansioni lei assegnate.

I giudici di merito, ritenendo provato, in base al principio di non contestazione, l'addebito relativo alla mancata effettuazione delle visite indicate nei report predisposti (24 clienti su 40), avevano giudicato sussistente la giusta causa del recesso.

L'infedele rappresentazione di attività esterne alla sede aziendale, in realtà non svoltesi, per l'intento di precostituirsi l'apparenza di un adempimento di fatto inesistente, al fine di eludere il controllo datoriale sulla regolarità dell'adempimento medesimo, aveva integrato la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza idonea a ledere il vincolo fiduciario con il datore.

Visite non effettuate ma indicate nei report: inadempimento

Con ordinanza n. 22370 del 5 agosto 2021, la Suprema corte ha confermato le predette conclusioni, ritenendo corretto il percorso logico seguito dalla Corte territoriale la quale aveva ritenuto di poter attribuire rilevanza, ai fini del giudizio, all'inadempimento accertato in conseguenza della mancata effettuazione delle visite viceversa indicate come eseguite nei report, report ritenuti idonei ad integrare una falsa attestazione dell'attività eseguita.

Era del tutto plausibile, ciò posto, che la condotta della ricorrente fosse preordinata a rappresentare un adempimento in realtà inesistente.

Tale condotta, volta a eludere dolosamente il controllo datoriale, era connotata da quella gravità tale da pregiudicare l'affidabilità sull'esatto adempimento delle prestazioni future ed era idonea a sostenere l'invocata giusta causa.

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