Inefficace il piano di previdenza "atipico"

Pubblicato il 01 ottobre 2015

Non integra, ai sensi dell'art. 1322 c.c., un interesse meritevole di tutela da parte dall'ordinamento – per contrasto con i principi di cui agli artt. 47 e 38 Cost. circa la tutela del risparmio e forme di previdenza anche privata – quello perseguito mediante un contratto atipico, ove si sfruttino le preoccupazioni previdenziali del cliente, mediante operazioni negoziali complesse e rischiose e di unilaterale riattribuzione del rischio di impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni di dubbia e problematica redditività del portafoglio. Ciò, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualsiasi momento.

Non è pertanto efficace per l'ordinamento, il contratto atipico che, in presenza delle descritte circostanze, consista tra l'altro nella concessione di un mutuo in favore dell'investitore, di durata ragguardevole e destinato all'acquisto di prodotti finanziari della medesima finanziatrice, in un contestuale mandato alla banca per l'acquisto di detti prodotti, anche in presenza di un potenziale conflitto di interessi.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 19559 depositata il 30 settembre 2015, nel respingere il ricorso di un istituto di credito, avverso la pronuncia che dichiarava privo di efficacia un "piano di investimento" fatto sottoscrivere ad un cliente. Prodotto finanziario - ha rilevato la Corte confermando quanto dedotto dai giudici territoriali – del tutto atipico, in cui la Banca si riservava di determinare la natura e l'entità degli investimenti nonché la gestione, senza consentire al cliente (tra l'altro con limitata facoltà di recesso e con rischio di impresa totalmente a suo carico) di interloquire in alcun modo o di cambiarne la forma.  

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