Indizi autonomi per le sanzioni contro le società

Pubblicato il 20 ottobre 2006

sezione della Cassazione, con la sentenza n. 32627, depositata il 2 ottobre, stabilisce che le misure interdittive a carico delle società non possono essere basate, se non in parte, sulle ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei loro amministratori. La specificità della procedura prevista dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01) rende, infatti, il quadro di riferimento molto più complesso e difficile da ignorare. In merito alle caratteristiche che deve avere l’ordinanza di custodia cautelare d’interdizione, invita i giudici a rispettare l’autonomia del procedimento contro le società rispetto alle vicende processuali di chi ha materialmente commesso i reati alla base della responsabilità dell’ente. Ciò vuol dire che l’ordinanza contro la società può essere motivata facendo riferimento ai provvedimenti cautelari degli amministratori per quanto concerne uno soltanto dei presupposti che giustificano le misure interdittive e, cioè, in caso di esistenza di gravi indizi sulla commissione dei reati. Diversamente, basare le misure interdittive delle società sui provvedimenti decisi a carico degli amministratori, significherebbe confondere il piano delle persone fisiche con quello delle società, sminuendo gli altri elementi che vanno tenuti in considerazione per accertare la responsabilità dell’ente.  Un “fatto reato” commesso dai vertici della società è solo il presupposto dell’illecito amministrativo.

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