Indivisibile l’iscrizione ipotecaria sugli immobili. Il ricorso dal giudice tributario
Pubblicato il 19 settembre 2011
La Ctp di Lecce, con la sentenza n.
53/03/11, sostiene che
“l’articolo 2809 del Codice civile non consente la divisibilità dell’ipoteca e pertanto un’eventuale ripartizione di giurisdizione come richiesto in giudizio avrebbe violato la predetta norma”.
Ne consegue, che non si può dichiarare il difetto di giurisdizione nel caso di contestazione degli atti della riscossione con cui si mira a recuperare anche entrate di natura non tributaria (ad esempio, il pagamento di contributi previdenziali).
In altri termini, dal momento che l’atto della riscossione contiene crediti di natura diversi, questi possono essere impugnati dinanzi a giudici diversi. Infatti, le imposte e le tasse possono essere contestate con ricorso alle Commissioni tributarie; le multe e i contributi previdenziali, invece, possono essere impugnati innanzi al giudice ordinario.
Riferendosi al caso di specie, dato che l’atto della riscossione contiene l’iscrizione d’ipoteca sugli immobili, questa si deve considerare non divisibile e il contribuente può impugnarla davanti al giudice tributario, anche se la cartella contiene – oltre ai tributi – anche il pagamento di altre entrate di natura non fiscale. Se poi, come accaduto, non viene contestato il merito ma la regolarità della procedura esattoriale per mancata notifica della cartella, a maggior ragione è da considerare sufficiente la contestazione dell’ipoteca dinanzi ad un solo giudice. Infatti, in caso di mancata prova della notifica della cartella, la stessa iscrizione ipotecaria è da considerarsi illegittima.