Al lavoratore non spetta l’indennità di trasferta se nel contratto di lavoro sussiste la disponibilità a prestare attività lavorativa presso più punti vendita.
La sentenza 18 febbraio 2021 della Corte d’Appello di Bologna respinge l’istanza della lavoratrice volta al riconoscimento dell’indennità di trasferta per l’attività prestata in diversi punti vendita situati, tutti, nella regione Emilia Romagna, a fronte della previsione contrattuale di disponibilità, per esigenze tecniche o aziendali, di prestare l’attività lavorativa presso tutte le sedi aziendali situate nella predetta regione.
A parere del giudice della Corte d’Appello di Bologna, a conferma della sentenza gravata, è possibile che nel contratto di lavoro vengano indicati più sedi lavorative, ancorché ubicate in diversi comuni, senza che venga pedissequamente riconosciuta al lavoratore la c.d. indennità di trasferta.
In particolare, non essendovi una definizione normativa di sede di lavoro, e non essendo previsto alcun riferimento che preveda l’obbligo di indicazione di un luogo unico, il giudicante, valutata la prassi aziendale e l’interpretazione dei contraenti, ammette la possibilità che il lavoratore possa prestare la propria opera in una determinata “zona” – nel caso de quo – la Romagna, e specificatamente in tutti i punti vendita ove il lavoratore è adibito senza diritto alla predetta indennità di trasferta.
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