Individuati i lavoratori beneficiari del prolungamento del sostegno al reddito

Pubblicato il 01 febbraio 2012 L’inps, con il messaggio n. 1648/2012, fornisce alcune precisazioni circa il provvedimento di prolungamento dell’intervento di sostegno al reddito previsto dal DL 78/2010, che delegava al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione, di individuare il numero di quei lavoratori che pur non rientranti, nel 2011, nella cosiddetta “salvaguardia”, hanno comunque maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento entro il 1° gennaio 2011 e in ogni caso entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

Sulla base di questa previsione normativa, il ministero del Lavoro ha emanato, il 5 gennaio 2012, il decreto n. 63655, con il quale è concesso il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di un numero massimo di 677 lavoratori che nell’anno 2011 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all’articolo 12, comma 5, del suddetto Dl.

Nel messaggio, l’Inps individua le categorie di lavoratori destinatari del prolungamento della misura di sostegno al reddito. Si tratta:

- dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010;
- dei lavoratori ultracinquantenni di cui all’articolo 1 del Decreto legge n. 68 del 2006, convertito in legge n. 127 del 2006;
- dei lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.

Per i lavoratori in mobilità ordinaria e per gli over 50, l’importo spettante per il prolungamento del sostegno al reddito è quello dell’indennità in godimento. Per i titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà, l’importo spettante è pari all’importo mensile dell’assegno straordinario finanziato dall’azienda esodante.

L’onere per il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito è posto a carico dello Stato (Fondo per l’occupazione) per cui deve essere rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Ai fini fiscali, invece, l’Inps precisa che le indennità di mobilità sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria, mentre gli assegni straordinari a favore degli esodati sono sottoposti a tassazione separata con l’aliquota del TFR, analogamente a quanto avviene per gli assegni erogati con onere a carico dei Fondi di solidarietà.
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