La nota protocollo n. 7857/2010 a firma del Ministero del Lavoro, interviene a chiarire alcuni aspetti legati all’individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione degli adempimenti lavoristici in via telematica. Scopo della nota ministeriale è quello di garantire in modo chiaro l’individuazione degli intermediari abilitati alle comunicazioni nei confronti della P. A., attraverso procedure telematiche, al fine di evitare fenomeni di abusivismo che potrebbero compromettere la bontà e la legalità dei dati trasmessi.
Nello specifico il Welfare precisa che solamente gli iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro possono considerarsi abilitati all’invio della documentazione lavoristica e previdenziale (Emens, Dm10, UniEmens, ecc.). Di conseguenza, Ced, esperti tributaristi, consulenti fiscali e revisori contabili non si possono adoperare in tal senso, in quanto non possono considerarsi dei veri e propri interlocutori abilitati al dialogo con gli enti previdenziali e il ministero del Lavoro.
La nota ribadisce che la predisposizione e trasmissione può essere effettuata solo da chi ha titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle norme di legge. Allo stesso tempo, chi effettua la trasmissione diviene anche “interlocutore” degli istituti previdenziali e del ministero del Lavoro, nei casi di richieste di chiarimenti, integrazioni o correzioni della documentazione trasmessa.
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