Indennizzi Decreto banche non tassabili

Pubblicato il 13 gennaio 2017

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 3/2017, risponde al quesito di un obbligazionista che fa presente di essere stato coinvolto nella risoluzione di una banca popolare e che chiede quale trattamento fiscale è da applicare all’indennizzo erogato dal fondo di solidarietà.

Fondo di solidarietà per investitori di strumenti finanziari subordinati

I commi da 855 a 861, dell’articolo 1 della legge 208/2015 (Stabilità 2016) hanno istituito un fondo di solidarietà per l’erogazione di prestazioni in favore degli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti, ed eredi) che alla data di entrata in vigore del Dl 183/2015 (23 novembre 2015) detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, dalla Cassa di risparmio di Ferrara e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

Inoltre l’articolo 9 del Dl n. 59/2016 ha previsto che gli investitori, in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, possono beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà attraverso due modalità differenti:

- erogazione diretta da parte del Fondo a seguito della presentazione di apposita istanza

- attivazione di una procedura arbitrale.

Per gli strumenti acquistati entro il 12 giugno 2014, la presentazione dell’istanza non permette di ricorrere alla procedura arbitrale, mentre il ricorso alla procedura arbitrale preclude l’indennizzo forfettario; pertanto i soggetti interessati a fruire delle risorse del fondo e che non hanno richiesto il rimborso forfettario, possono ricorrere alla procedura arbitrale. Questa è sempre ammessa per gli strumenti finanziari acquistati dopo il 12 giugno 2014.

Indennizzi non tassabili

La risoluzione n. 3 del 12 gennaio 2017, richiamando la risposta fornita durante l'interrogazione parlamentare n. 3-02923 del 23 giugno 2016, afferma che le somme percepite a titolo di indennizzo forfettario non sono da considerare reddito in quanto sono erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (danno emergente).

La medesima soluzione vale anche per le somme erogate attraverso l’attivazione della procedura arbitrale.

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